Domanda nr.: 
137
Inserita il: 
Lunedì, 6 Agosto, 2012
Domanda: 
In riferimento alla faq 112, si chiede se in base alle previsioni del D. Lgs 193/2006 e s.m.i. è prevista la sanzione per il titolare di una farmacia che ometta di inviare copia della ricetta in triplice RNRT (azzurra) al Servizio Veterinario dell’ASL entro il termine previsto dei 7 giorni dalla vendita del farmaco (art.76, comma 3). Questo nella previsione anche di un mancato invio. E’ applicabile il comma 11 dell’art.108 del D.Lvo 193/2006 e s.m.i. per violazione dell’art.76, comma 3?
Risposta: 
Effettivamente l'attuale formulazione del D. Lgs. 193/2006 non prevede chiaramente una sanzione per il farmacista che ometta o ritardi l'invio della copia azzurra della ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia in ottemperanza al dispositivo del comma 3 dell’art. 76 per la parte relativa alla spedizione in quanto il comma 11 dell’art.108 per violazione dell’art.76, comma 3 fa riferimento esplicito alla sola fattispecie della fornitura che deve avvenire con ricetta veterinaria.  Art. 108 comma 11 11. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario che non osserva le disposizioni degli articoli 10 e 11 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 9.296,00. È soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce medicinali veterinari senza la prescrizione prevista dall'articolo 76, commi 1, 2 e 3 (20). Il DLgs. 143/che modifica il DLgs 193/06, nel reintrodurre la sanzione che con il 193 sembrava decaduta ribadendo con il richiamo al rispetto della prescrizione, la responsabilità del farmacista inquanto a uso corretto del farmaco,  non richiama invece chiaramente l’obbligo di questo nelle attività di controllo inquanto a sanzioni per inadempienza relative alla spedizione della ricetta alla ASL. A conferma di quanto sostenuto, si possono vedere le proposte di correzione di tale vuoto normativo al link: http://www.resvet.it/images/allegati/modifica%20193.pdf che pubblica la bozza di nuovo D. Lgs 193 proposta dal Ministero, in fase di discussione, nella quale invece la sanzione è chiaramente prevista laddove recita all’articolo 108, comma 11: “E’ soggetto alla medesima sanzione....i soggetti che non osservano le disposizioni dell’articolo 77-bis”. L’ art.77-bis al comma 3 detta il seguente obbligo: “i soggetti di cui al comma 2 trasmettono elettronicamente i dati di cui al medesimo comma 1 alla Asl di competenza entro sette giorni dalla vendita”.