Domanda nr.: 
210
Inserita il: 
Mercoledì, 12 Giugno, 2013
Domanda: 

Ai fini della tracciabilità per quanto tempo devono essere conservati i modelli .4 rosa degli equidi DPA e non DPA?

Risposta: 

Il Modello IV avendo valenza anche in merito alla sanità animale oltre che alla tracciabilità del trattamento farmacologico, non distingue, per gli equidi tra DPA e non-DPA. Fatta questa considerazione si rileva come il mod IV nasce con il RPV e vale 3 mesi per tutte le specie animali.
Il DPR 317 e succ. modifiche se chiarisce molto bene che il nuovo mod IV vale per tutte le specie come formato (art. 10 comma 1), in realtà chiede esplicitamente la sua tenuta per 5 anni solo per gli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina dato che nelle definizioni recita art.1 par.5 comma a): a) animale: qualsiasi animale di cui alla legge 30 aprile 1976,n. 397, e successive modifiche, e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, che sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina; escludendo gli equidi. Per gli equidi dunque l’obbligo di tenuta del mod IV rimane di tre mesi.
Questo non esonera l’OSA dal fornire tutte le informazioni previste da altra normativa inerente la catena alimentare per gli equidi DPA.

Si ringrazia  l'avv. Scarciglia per il contributo.