Domanda nr.: 
226
Inserita il: 
Mercoledì, 7 Agosto, 2013
Domanda: 

Un medico  veterinario convenzionato col SSN può essere titolare di una scorta di farmaci, presso un allevamento, situato nel territorio di competenza dell'ASL dove egli stesso esercita tale convenzione? Inoltre nel caso in cui in un allevamento esercitino la libera professione due veterinari, in collaborazione, uno di questi è titolare della scorta, quindi tenuto all'aggiornamento del registro di carico-scarico, l'altro può fare prescrizione di farmaci per conto di questa azienda?

Risposta: 

Gli articoli dal 80 al 82 del DLgs 19306 regolamentano la fattispecie. Per la prima domanda, in riferimento alla scorta di impianti che allevano animali DPA, ai sensi dell’art. 81, no, non può essere responsabile di scorta di allevamento se lavora per una qualsiasi AUSL e ciò anche se il responsabile delle scorte é il socio. 
81. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti. 1. Nel caso di impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti, autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, un medico veterinario è responsabile della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della tenuta di un apposito registro di carico e scarico; lo stesso potrà individuare uno o più medici veterinari autorizzati ad operare in sua vece presso l'impianto di allevamento e custodia. I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta di accettazione da parte degli stessi con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano eventualmente responsabili delle stesse mansioni. Il medico veterinario responsabile ed i suoi sostituti non possono svolgere altresì incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici. La somministrazione agli animali dei medicinali veterinari costituenti le scorte deve avvenire nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.
Per quanto riguarda invece la tenuta delle scorte in impianti che detengono animali non-DPA, tale vincolo non sussiste come evidenziato dall’art. 82. Per la seconda domanda: si, se due veterinari lavorano per uno stesso allevatore che ha le scorte possono benissimo, in accordo con l'allevatore e tra di loro, ricettare entrambi e sostituirsi a vicenda in caso di assenza ai sensi sia dell’art. 81 che 82 del DLgs 193/06.