Domanda nr.: 
382
Inserita il: 
Venerdì, 9 Gennaio, 2015
Domanda: 

Ho letto l’articolo apparso sul numero di ottobre 2014 della rivista “Argomenti”, dal titolo “Medicinali stupefacenti – Approvvigionamento, detenzione, prescrizione, dispensazione, registrazione in medicina veterinaria”.
Avendo alcune perplessità vorrei chiedere il vostro parere in merito:
1.  L’articolo in questione riporta l’obbligo di scaricare per dose e quindi, a seconda delle unità posologiche utilizzate, per compressa, fiala, millilitro ecc. Rilevo invece che l’art. 42 del DPR 309/1990 richiede solo, più genericamente, l’obbligo di “specificare l’impiego dei medicinali” utilizzati di cui alla Tabella dei medicinali, sezioni A, B e C.
2.   L’articolo riporta inoltre la previsione di un obbligo di detenzione dei medicinali stupefacenti e psicotropi di cui alla Tabella dei medicinali sez. A “in locali idonei e in un armadietto non asportabile e chiuso a chiave”. Tuttavia non trovo nel DPR 309/1990 tale obbligo.
3.  Infine l’articolo in tema di registrazione nelle strutture che non dispongono di autonome unità operative (che in Veterinaria rappresentano la quasi totalità), per quanto riguarda le modalità di registrazione rimanda a quelle previste per i registri in dotazione alle strutture che invece prevedono autonome unità operative. Rilevo tuttavia a questo proposito che mentre questi ultimi registri sono di modello predefinito, il primo non lo è per cui mi chiedo in quale norma siano contenute tali indicazione oppure se sia corretto ragionare per analogia in assenza di specifiche previsioni di legge.

Risposta: 

1 e 3: Si conferma che la legge prevede solo, genericamente, che venga specificato l’impiego dei medicinali utilizzati e non entra quindi nel merito di come tale specifica debba essere attuata. Pertanto nell’indicazione dei quantitativi di medicinali acquistati ed utilizzati, ogni unità di misura (per esempio millilitro, flacone, compressa, fiala ecc.) che si decida di adottare e che sia coerente con la realtà, e ogni informazione (per esempio anagrafica del proprietario, segnalamento dell’animale, motivazione dell’uso) che permettano nel suo complesso di ricostruire inequivocabilmente l’impiego dei medicinali, devono considerarsi corrette. Naturalmente le giacenze riportate sul registro e derivanti dalla risultante dei quantitativi di medicinali caricati e scaricati dovranno corrispondere sempre esattamente a quelle effettive. Infine si conferma che il suddetto registro non è di modello predefinito dalla legge per cui, ferma la necessità di vidimazione, potrà essere utilizzato allo scopo un qualunque supporto adeguato. Qualora tuttavia si opti per il supporto informatico il veterinario responsabile dovrà adeguarsi al disposto del DM 11 maggio 2010.
2: la previsione è contenuta nella nota 3) della Tabella 3 della Farmacopea Ufficiale che recita: “Le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alle tabelle II, sez A della Tabella n. 7 vanno tenuti da parte dei venditori (farmacisti e grossisti) in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella presente tabella (…)”. Si specifica che la citata tabella II a seguito delle modifiche di legge intervenute successivamente, ora è denominata “tabella dei medicinali” mentre l’indicazione “Tabella n. 7” è riferita alla relativa tabella della F.U.