Annotazione ricetta
Secondo le circolari riportate di seguito ( nota 36289 del 12.10.2005 convalidata dalla nota 22534 del 13/06/2006) gli adempimenti del farmacista in farmacia o in parafarmacia riportati nell'articolo, che riguardano gli obblighi di registrazione, sono considerati assolti con la conservazione e annotazione del numero lotto sulle ricette in triplice copia. L'annotazione del lotto sembra essere obbligatoria esclusivamente per le ricette in triplice copia. L'annotazione del lotto vale per tutti i medicinali prescritti con ricetta in triplice copia, compresi medicinali veterinari per un uso in deroga? Il lotto va riportato anche per ogni medicinale veterinario prescritto con ricetta in triplice copia, compresi quelli prescritti per scorta propria e scorta ambulatorio? Quale è il motivo per cui non è obbligatorio riportare il lotto nelle ricette RR?
Il riferimento per la vendita diretta è l’art. 71 del 193/2006. Al comma 1 lettera b) si limitano gli oneri di registrazione solo (e a tutte, in assenza di specifica) le prescrizioni con “ricetta medico-veterinaria” e dunque non solo per l’uso in deroga. Il riferimento a questo obbligo per le sole RNRTC è contenuto in note ministeriali mentre il dispositivo di legge non distingue.