Dati ricetta
Quali sono i dati da riportare obbligatoriamente sul ricettario. Corrisponde al vero che sia obbligatorio, nel caso di ambulatori associati, riportare il timbro del direttore sanitario?
Fino alla sua abrogazione la L. 175/1992 prevedeva specificatamente l’obbligo di indicare in ogni pubblicità delle strutture sanitarie il direttore sanitario. Abrogata la L. 175 oggi disciplinano la materia le linee guida delle Federazioni degli Ordini. Le linee guida Fnovi sulla pubblicità sanitaria prevedono che le informazioni minime da inserire nelle ricette siano nome e cognome del sanitario, indirizzo, numero e provincia di iscrizione all'Ordine senza prevedere specificatamente la dicitura relativa al Direttore sanitario. La pubblicità delle strutture veterinarie invece deve riportare l'indicazione del Direttore sanitario, in considerazione del fatto, desumibile, che visto l’obbligo in una pubblicità di specificare i dati del veterinario, se la pubblicità è di una struttura veterinaria, questo non possa che essere il direttore sanitario. Pertanto se sulla ricetta è riportato solo il nominativo del singolo sanitario allora saranno sufficienti le indicazioni minime, mentre se compare anche il nome della struttura sarà necessario indicare anche il direttore sanitario (naturalmente qualora previsto) visto quanto espresso al punto 1. (la pubblicità informativa comprende anche i ricettari) e al punto 2. (definizione di pubblicità) delle linee guida.