Ministero della Salute - Ordinanza 12 dicembre 2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dall’aggressione di cani

Cani aggressivi
15/01/2007
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007 è pubblicata la nuova ordinanza del Ministero della Salute sui cani aggressivi: ordinanza 12 dicembre 2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dall’aggressione di cani.
Il testo integrale della Ordinanza ministeriale è pubblicato nella sezione "Legislazione"

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007 è pubblicata la nuova ordinanza del Ministero della Salute sui cani aggressivi: Ordinanza 12 dicembre 2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dall’aggressione di cani.
Con efficacia di un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ritenutone la necessità e l’urgenza e in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, il Ministero ripropone alcune disposizioni cautelari a tutela della incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
Sono vietati: l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani, l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani appartenenti alle razze indicate in apposito allegato, qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività, la sottoposizione di cani a doping.
Vietati anche gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, ed in particolare: il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali a meno che detti interventi curativi non si rendano necessari per ragioni di medicina veterinaria.
I proprietari e i detentori di cani hanno l’obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e quando vengono condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
Chiunque possegga o detenga alcune razze di cani, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
Si configura come maltrattamento, e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189, l’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani.
L’impiego di tali strumenti si ritiene infatti che procuri paura e sofferenza nonchè reazioni di aggressività da parte degli animali stessi.
In allegato il testo integrale della Ordinanza ministeriale

file allegato

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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