Opinamento parcelle

La Federazione emana una circolare recante chiarimenti in materia
12/04/2007
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La Federazione è stata raggiunta da numerose richieste di chiarimenti circa i riflessi che il decreto "Bersani" ha procurato al potere attribuito al Consiglio dell’Ordine di rilasciare pareri in materia di liquidazione delle parcelle a richiesta degli iscritti.
La scorsa estate l’art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali, l’obbligatorietà delle tariffe minime con conseguente soppressione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
L’emanazione della circolare è stata altresì l’occasione per ricordare le modalità di richiesta dell’attestazione di opinamento.

Da quando la scorsa estate l’art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali, l’obbligatorietà delle tariffe minime con conseguente soppressione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari, la Federazione è stata soventemente raggiunta da richieste di chiarimenti circa i riflessi che la normativa innanzi richiamata ha procurato al potere attribuito al Consiglio dell’Ordine di rilasciare pareri in materia di liquidazione delle parcelle a richiesta degli iscritti.
La Federazione, con la circolare n. 4/2007, è intervenuta in argomento chiarendo che: “Le disposizioni del Decreto Bersani non hanno inciso sul potere attribuito al Consiglio dell’Ordine di rilasciare pareri in materia di liquidazione delle parcelle a richiesta degli iscritti, non essendovi alcun riferimento e, tanto meno, alcuna abrogazione esplicita delle disposizioni degli ordinamenti professionali che attribuiscono tale potere agli Ordini, né delle disposizioni di cui all’art. 636 del codice di procedura civile”.
L’emanazione della circolare è stata altresì l’occasione per ricordare le modalità di richiesta dell’attestazione di opinamento.
Il testo integrale della circolare n. 4/2007 è rinvenibile nella apposita sezione presente sul portale.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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