Circolare della FNOVI sugli adempimenti di competenza dei medici veterinari
Circolare della FNOVI sugli adempimenti di competenza dei medici veterinari
È entrato in vigore lo scorso 13 febbraio il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, il secondo decreto correttivo del Testo Unico Ambientale e la Federazione ha diffuso una nota (Circolare n. 3/2008) con la finalità di offrire chiarimenti in ordine agli adempimenti di competenza dei medici veterinari.
In particolare si legge che “il D. Lgs. n. 4/2008 ha lasciato immutata la disciplina relativa ai soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e a compilare annualmente (entro il 30 aprile) il MUD. Pertanto il veterinario che esercita la professione intellettuale in forma di impresa ai sensi dell'art. 2238 del Codice Civile è tenuto a entrambi gli oneri, mentre il veterinario la cui attività non è configurabile come impresa non è tenuto alla presentazione del MUD e assolve alla tenuta del registro con la semplice conservazione – per cinque anni – in ordine cronologico dei formulari di identificazione dei rifiuti”.
Obbligo di vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi reintrodotto invece per le imprese, da effettuarsi presso le Camere di Commercio e non più presso l’Agenzia delle Entrate.
Nulla è cambiato invece per quanto riguarda il MUD, per cui le imprese sono tenute alla sua compilazione entro il 30 aprile di ogni anno.