La libera circolazione dei professionisti dell’area sanitaria
La libera circolazione dei professionisti dell’area sanitaria

La Federazione, con propria circolare, ha diffuso i contenuti di una nota a firma del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che ha ribadito un importante aspetto formale concernente la corretta procedura per riscontrare le richieste dei cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale dell’area sanitaria conseguito in un Paese comunitario e presentano domanda in Italia per il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio del diritto di stabilimento.
Nel trattato istitutivo della Comunità europea si rinviene la disciplina della libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.
Per quel che riguarda le attività di lavoro autonomo in generale e le libere professioni in particolare, il Trattato riconosce la libertà di stabilimento che consente ai cittadini comunitari di stabilire la propria sede in qualsiasi stato membro al fine di svolgere la propria attività professionale in modo stabile e continuativo ma alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
La Federazione con una circolare in argomento ha diffuso i contenuti di una nota a firma del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che ha ribadito un importante aspetto formale concernente la corretta procedura per riscontrare le richieste dei cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale dell’area sanitaria conseguito in un Paese comunitario e presentano domanda in Italia per il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio del diritto di stabilimento.
La nota trasmessa ha precisato che l’Autorità competente, accertata la completezza della documentazione esibita, deve provvedere sul riconoscimento del titolo con decreto motivato da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale e il “predetto provvedimento è trasmesso direttamente all’interessato e, per conoscenza, all’Ordine o Collegio professionale territorialmente competente ove comunicato dall’interessato”.
Il testo integrale della Circolare e l’allegato in essa descritto è pubblicato sul portale nell’apposita sezione.