Consulenza aziendale: la FNOVI vince il ricorso anche in Regione Lombardia
Consulenza aziendale: la FNOVI vince il ricorso anche in Regione Lombardia

Il TAR Milano ha accolto il ricorso della FNOVI e di tutti gli Ordini dei medici veterinari della Lombardia avverso alla deliberazione G.R. Regione Lombardia n.8/7273 del 15.05.08. La sentenza della Sezione I del TAR della Lombardia n. 5963 del 19.12.2008 ha accolto le motivazioni della FNOVI e del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Il Collegio ha constatato la piena legittimazione dei ricorrenti a difendere in giudizio gli interessi della Categoria...
Il TAR Milano ha accolto il ricorso della FNOVI e di tutti gli Ordini dei medici veterinari della Lombardia avverso alla deliberazione G.R. Regione Lombardia n.8/7273 del 15.05.08. La sentenza della Sezione I del TAR della Lombardia n. 5963 del 19.12.2008 ha accolto le motivazioni della FNOVI e del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Il Collegio ha constatato la piena legittimazione dei ricorrenti a difendere in giudizio gli interessi della Categoria; per accedere ai servizi di consulenza aziendale (Misura 114) il TAR Lombardia ha scritto che per gli iscritti agli Albi non vi è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore, né il possesso di uno specifico percorso formativo, situazioni queste che di fatto impedivano l’accesso alla consulenza da parte dei professionisti.
La delibera lombarda viene bocciata dal TAR anche nella parte che prevede una disparità di trattamento tra il coordinatore ed i componenti dello staff tecnico in ordine alla iscrizione o meno all’albo professionale; nel merito il TAR Lombardia scrive: non si ravvisa infatti… una regione plausibile in grado di giustificare il perché l’iscrizione all’albo professionale sia, nel caso dei componenti lo staff tecnico, requisito necessario e diventi invece per il loro coordinatore requisito meramente eventuale(….)delle due l’una: o l’attività di consulenza coincide con quelle riservate agli iscritti agli albi , ed allora l’iscrizione dovrebbe essere richiesta tanto ai componenti lo staff quanto al loro coordinatore tecnico; oppure l’attività si svolge in ambiti o materie “non protette” ed allora il principio di libertà della professione invocato dalla difesa della Regione deve però valere indistintamente per tutti.
Con questa sentenza riteniamo che le Regioni che ancora non hanno deliberato nel merito vorranno adeguare i bandi per il riconoscimento dei soggetti erogatori della consulenza aziendale.
In pochi mesi la FNOVI con le sentenze del TAR Bologna , del TAR Milano, e la scelta della Regione Lazio di rivedere il bando adeguandolo a tutte le nostre richieste, ha cambiato un contesto nazionale ingiusto, illogico, discriminatorio per i professioni, avvicinando la gestione degli aiuti diretti dell’Unione Europea ai presupposti ed alla finalità del sistema, ovvero ponendo le basi per passare dalle “consulenze di carta” alle consulenze professionali.