Chiarimenti sul trasporto degli equidi
Chiarimenti sul trasporto degli equidi

Con nota dello scorso 20 ottobre la Direzione Generale della Sanità Animale e del farmaco veterinario del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ha diramato ulteriori chiarimenti sul trasporto degli equidi.
Che il trasporto in conto proprio di equidi, privo di connotazione commerciale ( ad esempio il trasferimento con mezzo proprio di cavallo tra maneggi, il trasporto del proprio animale per una gara, le movimentazioni per attività culturali, ludiche, sportive ecc.) non rientrasse nell'ambito di applicazione del regolamento CE 1/2005 era già stato oggetto di precisazione da parte della Direzione Generale della Sanità Animale e del farmaco veterinario del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
Con nota dello scorso 20 ottobre, riscontrando una richiesta di delucidazioni formulata dall’Associazione Italiana Allevatori, la Direzione è tornata in argomento e ha ribadito che “il trasporto di equidi al di fuori dei regimi previsti per l’autotrasporto di merci disciplinato dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modifiche, qualora abbia finalità culturali, ludiche, sportive o simili, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento n. 1/2005 (art. 1, punto 5), indipendentemente dal fatto che avvenga in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del messo di trasporto e delle “cose” (equidi) trasportate”.
La Direzione ha chiarito inoltre che quanto affermato non è stato riportato nei contenuti dell’Accordo Stato-Regione del marzo scorso in quanto tale documento era stato già formalizzato e in fase di pubblicazione e ha preannunciato che “in fase di revisione dell’Accordo sarà riconsiderato l’obbligo di registrazione degli operatori che non rientrano negli ambiti autorizzativi del Regolamento (CE) n. 1.2005”.
Si pubblica in allegato la nota ministeriale.