Nuove regole per l’utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica

Gazzetta Ufficiale
05/10/2009
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Pubblicato il D.Lgs 29/10/09, n. 148 che, in attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, modifica il DLgs 158 del 16 /03/06

Pubblicato il D.Lgs 29/10/09, n. 148 che, in attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, modifica il DLgs 158 del 16 /03/06.

Il decreto attua alcune correzioni formali relative a riferimenti di recepimenti normativi e introduce, come voluto dal legislatore europeo, alcune novità:

1. finalmente riconosciuto il trattamento terapeutico per tutti gli equidi, anche DPA ai fini “del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi”;

2. il divieto di “immissione sul mercato di tireostatici e stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri ai fini della loro somministrazione” viene limitato ai soli animali DPA;

3. chiarita la possibilità di vie di somministrazione anche diverse da quella orale negli equidi per le sostanze β-agoniste;

4. divieto assoluto sia per trattamenti terapeutici che zootecnici, per soppressione dei riferimenti normativi relativi, di utilizzo dell’estradiolo-17 beta o suoi derivati sotto forma di esteri.

Tra le correzioni formali, da notare quella relativa al modello di registro dei trattamenti di cui all’art. 15. Viene chiarito trattarsi di quello previsto dal DLgs 193/06 e non dal DLgs 119/92.

Decreto Legislativo n. 148/09

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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