Schede valide anche se l’elettore non ha espresso, contrariamente alla norma, tutte le preferenze

Elezioni ordinistiche: regole più elastiche
27/12/2010
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La Cassazione con una innovativa sentenza (Sezioni Unite - Sentenza 2 marzo 2010 n. 18047 depositata il 4 agosto) ha completamente ribaltato i suoi stessi precedenti e ha recepito il mutato sentire sociale facendo proprio il diritto vivente che privilegia, in materia elettorale, la volontà dell’elettore rispetto al rigore formale.
La sentenza è commentata anche su "Lex veterinaria" del numero di dicembre di “30giorni”.

La Cassazione con una innovativa sentenza (Sezioni Unite - Sentenza 2 marzo 2010 n. 18047 depositata il 4 agosto) ha completamente ribaltato i suoi stessi precedenti e ha recepito il mutato sentire sociale facendo proprio il diritto vivente che privilegia, in materia elettorale, la volontà dell’elettore rispetto al rigore formale.
La Corte sancisce la regola del privilegio della volontà degli elettori. Il parametro astratto è che, in caso di dubbio, deve privilegiarsi la volontà elettorale, quale risultante dalla scheda vergata, poiché la nullità e l’inefficacia del voto costituiscono una extrema ratio e il principio del favor voti è principio generale in tema di elezioni e a esso può derogarsi solo nel caso in cui le norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in maniera difforme da quella prevista; esso tende al rispetto della volontà chiaramente espressa, non già a risolvere casi d’incerta espressione della volontà dell’elettore (Cass. Sez. Un. 23 giugno 2005, n. 13445).
La sentenza è commentata anche su "Lex veterinaria" del numero di dicembre di “30giorni”.
La presenza al tavolo dei relatori della Dr.ssa Maria Teresa Camera Dirigente dell'Uff. III (Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) - in occasione dei recenti lavori del Consiglio Nazionale della FNOVI di Firenze dello scorso novembre – aveva già fornito l’occasione per condividere con i presenti i contenuti innovativi della sentenza in commento.
Per la Cassazione, solo il venir meno del requisito della segretezza e la riconoscibilità della provenienza del voto, costituisce ragione d’invalidazione dell’espressione elettorale, a meno che specifiche norme non prevedano l’invalidità della scheda formata in modo difforme da quello prescritto.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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