Comune responsabile per le aggressioni dei cani randagi - Sussiste la violazione del neminem laedere

30/08/2011
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Il comune risponde delle aggressioni subite dai cittadini dai cani randagi. Spettano infatti all'ente locale i compiti di «organizzazione, prevenzione e controllo degli animali vanganti, smarriti o scomparsi.
Il monito arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17528 del 23 agosto 2011, ha accolto il ricorso di una ragazza che si era ferita cadendo dal motorino in seguito all'aggressione di un randagio.
Secondo la terza sezione civile sussiste la violazione del neminem laedere e per questo l'amministrazione deve sostenere i danni subiti dai cittadini.

«Va al riguardo osservato - si legge in sentenza - che in caso di ravvisata integrazione dell'ipotesi generale di responsabilità aquiliana non può prescindersi dal rilievo che la P.A. è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.».

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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