Professioni: abolite le tariffe minime e massime; il preventivo scritto non è obbligatorio

Professioni: abolite le tariffe minime e massime; il preventivo scritto non è obbligatorio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, è stato pubblicato il decreto legge liberalizzazioni (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”).
Ecco le principali novità per quanto concerne i rapporti dei consumatori con i liberi professionisti.
Preventivo scritto su richiesta del cliente - In materia di disposizioni sulle professioni regolamentate (articolo 9), il provvedimento contiene alcune novità rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi. Anzitutto, il preventivo scritto diventa facoltativo e non più obbligatorio come invece previsto nella prima versione uscita dal Consiglio dei Ministri. Il preventivo del professionista va pattuito per iscritto solo se è il cliente a richiederlo.
Abolite le tariffe minime e massime - Resta confermata l'abrogazione delle tariffe delle professioni nel sistema ordinistico (tariffe minime e massime), ma il giudice – in caso di liquidazione dei compensi – potrà fare riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. È in ogni caso nulla ogni pattuizione del compenso tra professionista e cliente fatta sulla base di tali parametri.
Compenso adeguato all'importanza dell'opera - Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. Inoltre, la misura del compenso - “previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta” - deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita “indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”. L’inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare e potrà quindi essere sanzionato dall'Ordine.
Assicurazione - Confermato l'obbligo della polizza assicurativa - i cui dati devono essere comunicati al cliente - sui danni eventualmente causati dall'esercizio dell'attività professionale.