La FNOVI non ha nulla da riformare
La FNOVI non ha nulla da riformare

Il Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche, non tutti gli articoli del Decreto riguardano però la sanità. Vista la specificità della materia, la sanità resta infatti esclusa dalle nuove regole riguardante la formazione continua, i tirocini professionalizzanti e l’istituzione di organi disciplinari, per le quali restano salve le disposizioni già vigenti.
Di seguito le novità riguardanti anche le professioni della sanità e che non hanno trovato la Fnovi impreparata.
Tutto quanto previsto dal nuovo schema di riforma (interessano anche le professioni sanitarie gli Artt. 2, 3, 4, 5 e 8) è già stato realizzato dalla Federazione o ricompreso nel nuovo codice dentologico.
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, in via preliminare, allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica contenente le nuove disposizioni in materia di professioni regolamentate, come previsto dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011.
Vista la specificità della materia, la sanità resta infatti esclusa dalle nuove regole riguardante la formazione continua, i tirocini professionalizzanti e l’istituzione di organi disciplinari, per le quali restano salve le disposizioni già vigenti.
Di seguito le novità riguardanti anche le professioni della sanità e che non hanno trovato la Fnovi impreparata.
Tutto quanto previsto dal nuovo schema di riforma (interessano anche le professioni sanitarie gli Artt. 2, 3, 4, 5 e 8) è già stato realizzato dalla Federazione o ricompreso nel nuovo codice dentologico.
Art. 2 Accesso ed esercizio dell’attività professionale L’accesso alla professione di medico veterinario è libero senza limitazioni, se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l’esercizio della professione, o dovute a condanne penali o disciplinari irrevocabili. Non ci sono in medicina veterinaria limitazioni spaziali o discriminatorie all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società.
Art. 3 Albo unico nazionale Fnovi ha da anni allestito l’albo unico nazionale degli iscritti, che conta sui dati trasmessi digitalmente dagli ordini provinciali.
Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa La pubblicità informativa dell’attività professionale è libera, ma se scorretta o ingannevole integra per il professionista illecito disciplinare.
Art. 5 Obbligo di assicurazione Come è noto Fnovi ha affidato ad un broker una ricerca di mercato allo scopo di individuare una primaria compagnia assicuratrice in grado di formulare e gestire la migliore offerta relativamente alla RC professionale dei medici veterinari pubblici e privati. L’offerta sarà disponibile on line da metà luglio.
Art. 8 Incompatibilità Per quanto riguarda le incompatibilità l’attività professionale del medico veterinario è incompatibile solo con altre attività che possano pregiudicare l’autonomia e indipendenza di giudizio.