Il reddito delle STP: trattamento fiscale corrispondente al reddito di lavoro autonomo
Il reddito delle STP: trattamento fiscale corrispondente al reddito di lavoro autonomo

Sarà qualificato come reddito da lavoro autonomo l'utile prodotto dalle Stp e diviso tra i soci professionisti, e ciò anche se organizzate quali società di capitali.
Dopo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 118 del 28 maggio 2003) il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge contenente una norma che qualifica il reddito delle Stp sotto il profilo tributario, risolvendo positivamente i molteplici dubbi sollevati in fase di introduzione di questa nuova forma societaria.
La disposizione proposta attribuisce alle società tra professionisti regolamentate nel sistema ordinistico il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti esistenti, in termini di natura del reddito di lavoro autonomo prodotto e di attribuzione per trasparenza ai soci.
L'esercizio di un'attività intellettuale regolamentata, dunque, continuerà a pagare i contributi previdenziali soggettivi alla cassa di previdenza. La quota di utile incassata dall'eventuale socio non professionista seguirà invece un doppio binario: se si tratta di un soggetto non imprenditore, si resterà nel campo del lavoro autonomo, con applicazione dell'Irpef; per il socio imprenditore, l'utile (o perdita) ottenuto dalla partecipazione nella Stp si cumulerà al proprio reddito d'impresa, secondo le regole della trasparenza fiscale. La fattura emessa dalla Stp, infine, sarà gravata dal contributo integrativo che una volta incassato andrà versato alla cassa di previdenza di categoria. E i compensi saranno soggetti alla ritenuta d'acconto del 20%.