Contro la Brucellosi vince il principio di precauzione

TAR Campania, Napoli, Sentenza 5469/2013
09/01/2014
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Risulta pienamente conforme al principio di precauzione l’ordinanza dell’ASL di abbattimento coattivo dei capi di bestiame, per i quali non siano stati effettuati i controlli periodici previsti dalla legge.
Il principio di precauzione si conferma "uno dei canoni fondamentali del diritto dell'ambiente e alla salute". E pertanto, il TAR della Campania- con la sentenza depositata nel dicembre scorso - evidenzia "la bontà del Piano di eradicazione della brucellosi che costituisce il fine di pubblico interesse posto alla base dei provvedimenti adottati" e rigetta il ricorso di un allevatore del casertano.

Risulta così ribadito il concetto di una precedente sentenza la cui importanza è fondamentale in quanto decide in base al pericolo e non al rischio:” Quanto.... la violazione delle norme poste a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, quando è constatata dalla ASL, è requisito sufficiente per disporre la sospensione dell'attività di somministrazione fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, senza che occorra anche la prova della effettiva lesione del bene protetto; trattasi, infatti, di norme che sono finalizzate ad evitare il verificarsi di un pericolo di danno per la salute pubblica e l'igiene e, pertanto, non occorre anche la prova della effettiva lesione di questi beni, né può essere ammessa a discarico la prova della mancanza della loro effettiva compromissione, essendo sufficiente la sussistenza del concreto ed effettivo pericolo che i beni protetti siano compromessi”.
La sentenza inoltre richiama il principio di precauzione, tanto contestato, dandone addirittura una definizione applicativa che nella normativa comunitaria manca se non per alcune sentenze emesse.
Nel testo si legge che “il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività a farsi al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggia l'uomo o l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici .... e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, ciò indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano come peraltro più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia comunitaria, la quale ha in particolare rimarcato come l’esigenza di tutela della salute umana diventi imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati”.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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