Considerazioni del GdL FNOVI in merito alle scorte dei medicinali veterinari
Considerazioni del GdL FNOVI in merito alle scorte dei medicinali veterinari

La bozza di Regolamento relativa ai medicinali veterinari non nomina le scorte.
Il GdL della Federazione si è interrogato in merito al significato e alle implicazioni di questa omissione. A questo fine ha ripercorso brevemente, assieme all’avvocato componente del gruppo, la storia della normativa sul farmaco veterinario.
La legislazione sul farmaco veterinario nasce in Europa nel 1965 con la Dir 65 che semplicemente definisce il farmaco veterinario e le sue modalità di autorizzazione al fine di uniformare il mercato per lo scambio. Non coinvolge gli utilizzatori ma, nelle sue Considerata, dice che sta gettando le basi per questo obiettivo.
Nel 1981 nasce la normativa 851 che inizia a regolamentare tutti gli aspetti del farmaco veterinario, dalla produzione alla commercializzazione, all’utilizzo e valuta il problema della sicurezza alimentare. Questa direttiva impone il residuo zero, non prevede la cascata, non parla di scorte.
Viene abrogata nel 2001 dalla Direttiva 82. Tra le tantissime novità viene superato il concetto di residuo zero, creata la cascata ... ma di scorte non si parla. E’ con la modifica alla Dir. 82 che nel 2004 la Direttiva 28 affronta il tema, nell’articolo 66, dando la seguente versione consolidata di quel articolo: Articolo 66, comma 3. - Gli Stati membri possono consentire sul loro territorio la fornitura di medicinali veterinari soggetti a prescrizione per animali destinati alla produzione di alimenti da parte o sotto la supervisione di una persona autorizzata a tal fine che offre la garanzia di possedere le qualifiche, nonché un sistema di registrazione e di notifica a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri notificano alla Commissione le pertinenti disposizioni nazionali. La presente disposizione non si applica alla fornitura di medicinali veterinari destinati al trattamento di infezioni batteriche, somministrati per via orale o parenterale.
La scorta, che allora viene ammessa solo per animali DPA, è alla attenzione e alla conoscenza del legislatore europeo. La formulazione della Direttiva, lasciando molto spazio agli Stati membri di regolamentare, ha consentito, in tutti gli Stati europei, una “estensione” a tutte le forme di scorta che conosciamo oggi. Con tale modifica si può dire che venga chiaramente espressa la volontà del legislatore di inserire il concetto di scorta prima inesistente.
“La bozza di regolamento indica chiaramente l’intenzione di abrogare la Direttiva sostituendola. Per effetto della gerarchia delle fonti normative e nel rispetto del trattato di Lisbona, in questa ipotesi si rende manifesto come la scorta dei farmaci, introdotta grazie ad una modifica del 2004, cessa di esistere con l'uscita di scena della direttiva 82/2001/CE. Non si tratta dunque di una svista, né di un rinvio alle leggi nazionali. Nel memorandum esplicativo, del resto, si legge chiaramente che, consapevoli dei cambiamenti che il nuovo regolamento comporterà nell'ambito del farmaco veterinario, le istituzioni dell'Unione concederanno due anni di tempo dalla pubblicazione del nuovo regolamento perché entri in vigore, e inoltre ha sottoposto la bozza a discussione. In pratica, ci si dovrà adattare al nuovo quadro e, laddove ciò risultasse particolarmente gravoso, non resterà che interpellare le istituzioni affinché producano i necessari emendamenti. E’ bene ricordare come sia una regola fondamentale del diritto pubblico che ciò che non è espressamente consentito dalla legge è da ritenersi vietato. Non si desume, non si sottintende né si presume nulla. Quindi, qualunque speculazione su ciò che si può intendere riguardo al fatto che il nuovo regolamento non citi le scorte è errata, oltre che inutile” (Avv. D. Scarciglia).