Il medico veterinario e l'imposta di bollo: quando è dovuta?
Il medico veterinario e l'imposta di bollo: quando è dovuta?

I professionisti già sanno che se ci si avvale del regime dei minimi, le fatture vanno emesse senza l’addebito Iva, ma recentemente la Federazione è stata chiamata a riscontare alcuni quesiti sull’applicabilità a queste fatture dell’imposta di bollo. L'imposta di bollo - in misura fissa (€ 2,00) o proporzionale - è una imposta indiretta che colpisce i consumi e che ha come presupposto l'esistenza di un atto, documento o registro, redatto in forma scritta.
La Federazione ha informato che l’imposta pari a € 2,00 è dovuta dai medici veterinari per le fatture esenti da IVA quando superiori ad € 77,47 e l’emissione della fattura in formato elettronico non ne esclude l’obbligo.
Per le fatture emesse in formato cartaceo l’imposta viene assolta mediante applicazione di un contrassegno sul documento emesso oppure, per determinati atti, in maniera virtuale qualora sussista autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale delle Entrate.
A decorrere dal 27 giugno 2014 (con l’entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014 pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno2014) i contribuenti che utilizzano la fattura elettronica via e-mail, al posto di quella cartacea, devono assolvere l’imposta con il modello F24 versando l'imposta cumulativa relativa all’esercizio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso (quindi generalmente entro il 30 aprile, 29 per gli anni bisestili).