Regolamento (UE) n. 1137/2014: i chiarimenti del Ministero della Salute

14/04/2015
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Al fine di evadere alcune richieste di chiarimento a proposito dell’applicazione del Regolamento (UE) n. 1137/2014 della Commissione del 27 ottobre 2014 - che ha modificato l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate frattaglie di animali destinate al consumo umano (vedi news in argomento) – il responsabile della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ha indicato che  “all’interno del macello le zampe di ungulati devono essere scuoiate o scottate e depilate ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004. Con il Reg. (UE) n. 1137/2014 viene data la facoltà agli Stati membri di consentire tale manipolazione anche presso altri stabilimenti riconosciuti”.

Per questi ultimi stabilimenti non sarà necessario un ulteriore riconoscimento come stabilimento di trasformazione.
Vedi in argomento anche Nota 43064 del 18.11.2014: Reg. (UE) n. 1137/2014 che modifica l'allegato III del Reg (CE) n 853/2004 per quanto riguarda determinate frattaglie di animali destinate al consumo umano

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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