Impignorabilità degli animali da compagnia
Impignorabilità degli animali da compagnia

Con il voto definitivo di ieri alla Camera dei Deputati gli animali da compagnia (quindi non a scopi produttivi) e quelli impiegati a fini terapeutici non potranno più essere pignorati. L'art. 77 delle Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali - Collegato ambientale alla Legge di stabilità - modifica l'art. 514 del Codice di procedura civile e sancisce un importante passo a favore degli animali, proseguendo nella strada tracciata dal Trattato di Lisbona.
Fnovi che già nel 2006 aveva introdotto nel Codice deontologico il concetto di essere senziente accoglie favorevolmente questa modifica che riconosce il ruolo degli animali da compagnia nell'ambito familiare.
Con il voto definitivo di ieri alla Camera dei Deputati gli animali da compagnia (quindi non a scopi produttivi) e quelli impiegati a fini terapeutici non potranno più essere pignorati. L'art. 77 delle Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali - Collegato ambientale alla Legge di stabilità - modifica l'art. 514 del Codice di procedura civile e sancisce un importante passo a favore degli animali, proseguendo nella strada tracciata dal Trattato di Lisbona.
Fnovi che già nel 2006 aveva introdotto nel Codice deontologico il concetto di essere senziente accoglie favorevolmente questa modifica che riconosce il ruolo degli animali da compagnia nell'ambito familiare.
ART. 77. (Modifica all’articolo 514 del codice di procedura civile).
1. All’articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6)
sono aggiunti i seguenti: « 6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli ».