codice stalla
Un grossista autorizzato al commercio all'ingrosso ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs. 193/2006 può vendere farmaci (dietro presentazione di ricetta) ad un allevatore in possesso del codice stalla ma privo di Partita IVA? Qualora non fosse possibile a che sanzioni andrebbero incontro il farmacista che ha erogato il farmaco ed il grossista?
Il titolare dell'autorizzazione all'ingrosso ex art. 66 del D.lgs. 193/06 può fornire i medicinali veterinari a farmacie/parafarmacie, ad altri grossisti autorizzati e agli esercizi commerciali di cui all’art. 90 (ovvero ai cd pet-shop), previo rilascio di regolare fattura di vendita (art. 68 del D.lgs. 193/06). Questo vale per tutti i tipi di farmaci, con e senza obbligo di ricetta, visto che si tratta di una transazione all'ingrosso e quindi in assenza di prescrizione medico-veterinaria. Fanno eccezione i pet-shop che possono rifornirsi esclusivamente di alcune tipologie di farmaci indicati all'art. 90 del D.lgs. 193/06 (antiparassitari per uso esterno, farmaci per i pesci da acquario, per furetti, ecc.) e la parafarmacie che non possono rifornirsi di stupefacenti. Se il titolare dell'autorizzazione all'ingrosso possiede anche l'autorizzazione alla vendita diretta (ex art. 70 D.lgs. 193/06), allora può vendere i farmaci anche agli utilizzatori professionali (medici veterinari, allevatori, ecc.) con fattura; lo stesso soggetto può inoltre vendere all'utilizzatore finale non professionale con scontrino (vendita al dettaglio), i medicinali con AIC senza obbligo di prescrizione di cui all'art. 90 (cd medicinali di libera vendita) e quelli registrati esclusivamente per gli animali da compagnia (che siano SOP, RNR o RR). Se il farmaco è registrato ANCHE PER DPA NON possono essere venduti al dettaglio presso il grossista ma bisogna andare in farmacia. Pertanto se il grossista è autorizzato esclusivamente alla vendita all'ingrosso non può vendere all'allevatore, indipendentemente dal tipo di farmaco in questione e la sanzione da applicare è quella di cui all'art.108, comma 6 (mancanza di autorizzazione art.70). Se invece il grossista è autorizzato anche alla vendita diretta, la vendita all'allevatore è consentita purché dietro presentazione di regolare fattura di vendita. Per tutto ciò che riguarda gli aspetti fiscali, si consiglia di rivolgersi ad un consulente fiscale in quanto la materia non è competenza di questo gruppo.