Domanda nr.: 
554
Inserita il: 
Mercoledì, 30 Settembre, 2020
Domanda: 
Volevo chiedere un chiarimento riguardo il registro dei trattamenti cartaceo di una mia azienda. L’azienda in questione NON ha registro scorte e NON ha registro trattamenti informatizzato, quindi lo scarico dei farmaci in ricetta avviene sul registro cartaceo che viene compilato regolarmente e correttamente. La collega ASL area C ritiene sia obbligatorio lo scarico della scorta fittizia che compare in vetinfo. Quindi chiedo se e’ realmente obbligatorio lo scarico dei farmaci della scorta fittizia E chiedo, essendo presenti ricette di 3 medici veterinari ,se fosse obbligatorio lo scarico come dovrei comportarmi?
Risposta: 
la "scorta fittizia" non deve essere gestita dal Medico Veterinario prescrittore, né verificata dal Medico Veterinario controllore. La cosiddetta "scorta fittizia" è stata infatti creata informaticamente con l'unico fine di permettere l'utilizzo delle rimanenze in un allevamento privo di autorizzazione alla scorta ma dotato di registro informatizzato dei trattamenti. Non esiste infatti alcun obbligo di scarico informatico delle rimanenze in allevamenti privi di scorta, dal momento che l'introduzione della Ricetta Elettronica non ha in alcun modo modificato gli obblighi di registrazione attualmente previsti dalla normativa. A tale proposito ed a riprova di ciò si riporta quanto riportato nel Manuale Operativo della REV b) In aziende zootecniche non autorizzate a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, che hanno adottato il registro dei trattamenti elettronico. L’indicazione terapeutica - come procedura - può essere utilizzata anche nelle aziende zootecniche non autorizzate alla detenzione di scorte, per consentire l'utilizzo delle rimanenze di medicinali al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi multidose o per interruzione della terapia o per eventuale modifica della stessa. Tali rimanenze potranno essere rese visibili al medico veterinario che l'allevatore associa, temporaneamente, alla sua azienda. In esito a tale associazione, il medico veterinario autorizza l'utilizzo del medicinale veterinario prelevato dalle rimanenze, attraverso l'indicazione terapeutica fatta nel sistema. L'allevatore procede, dopo somministrazione, alla registrazione della data di inizio e fine del trattamento entro le tempistiche previste. c) In aziende zootecniche che hanno mantenuto il registro cartaceo dei trattamenti. In tali aziende l'indicazione terapeutica non è applicabile, in quanto i trattamenti effettuati sugli animali sono registrati sul registro cartaceo detenuto dall’allevatore.