Domanda nr.: 
568
Inserita il: 
Giovedì, 3 Luglio, 2025
Domanda: 

In relazione alla cessione agli apicoltori di medicinali veterinari (antiparassitari) SOP : la nota del MdS sulla registrazione dei trattamenti nelle api alla luce del Reg. UE 6/2019 chiarisce che le associazioni possono fare solo da intermediari per questo tipo di operazione e non possono svolgere un’attività di distribuzione e dispensazione. Tuttavia, un’associazione ha chiesto di effettuare questo tipo di attività (vista la difficoltà al reperimento dei farmaci per i canali attualmente utilizzati) e chiedo, aldilà di quel che dice la nota, se un singolo componente dell’associazione si dotasse del codice ATECO relativo e dell’attribuzione del codice identificativo univoco come esercizio commerciale, effettuando magari anche solo la vendita on line dei prodotti non soggetti a prescrizione medico veterinaria, non riuscirebbe di fatto ad eludere questo divieto? In questo caso sarebbe comunque obbligato a vendere i medicinali SOP antiparassitari di cui all’art. 90 a chiunque ne faccia richiesta e non solo ai singoli apicoltori associati?

Risposta: 

Testo modificato 03/08/2026 "Nel caso di specie, i medicinali veterinari registrati in Italia per il trattamento della varroasi da Varroa destructor (parassita esterno) delle api (APIS MELLIFERA) (......) possono essere venduti al dettaglio anche in esercizi commerciali, in possesso di specifico codice ATECO (Sezione G – “Commercio all’ingrosso e al dettaglio” - Codice 47.1: “Commercio al Dettaglio non specializzato”, qualora dovessero essere commercializzati anche altri prodotti,  oppure Codice 47.7: “Commercio al dettaglio di altri prodotti, esclusi autoveicoli e motocicli”, Subcodici 47.73: “Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici”  e 47.73.90: "Commercio al dettaglio di medicinali per uso veterinario NON soggetti a prescrizione medica"), garantendo un’adeguata conservazione degli stessi, in conformità con quanto previsto nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

"Per quanto sopra esposto appare evidente che la normativa vigente NON consente la commercializzazione al dettaglio di medicinali veterinari SOP ad azione antiparassitaria , indipendentemente dal fatto che la vendita avvenga presso luogo fisico o con modalità a distanza, ad attività in possesso di codice ATECO diverso da quelli suindicati, ivi comprese le Associazioni di categoria (codice ATECO: 94.11.00) o le Società Cooperative Agricole di Apicoltori (codice ATECO: 01.48.30) a meno che, se consentito dalla vigente normativa, le attività suindicate non provvedano ad attivare presso la Camera di Commercio competente i codici ATECO previsti per la commercializzazione al dettaglio dei medicinali veterinari non soggetti a prescrizione medica,  in conformità con quanto previsto dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218".

"Con riferimento, infine, alla necessità di possedere un’autorizzazione come DEPOSITARIO di medicinali veterinari da parte delle predette attività, vista la definizione prevista dal Decreto Legislativo 218/2023 ("DEPOSITARIO: chi detiene, per la successiva commercializzazione, medicinali veterinari sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari o con i loro rappresentanti”), a parere dello scrivente GDL la stessa NON è necessaria per effettuare attività di vendita al dettaglio di medicinali veterinari non soggetti ad obbligo di prescrizione veterinaria".