Domanda nr.: 
590
Inserita il: 
Venerdì, 3 Ottobre, 2025
Domanda: 

Per lo smaltimento di una piccola scorta di stupefacenti (poche confezioni in tutto ed alcune fiale di prodotto scaduto) che deve essere avviata alla distruzione con chiusura della posizione autorizzativa di una struttura, il procuratore agli atti può procedere alla consegna dei farmaci presso l'Autorità preposta alla loro distruzione prelevandoli dall'armadietto e portandoli presso la sede designata?

Risposta: 

L’amministratore di sostegno è uno strumento attraverso il quale è possibile tutelare gli interessi della persona incapace (sia totalmente e definitivamente, che parzialmente e temporaneamente) senza ridurre la sua identità giuridica; questa figura è stata introdotta dalla legislazione nazionale per tutelare la persona completamente disabile. La nomina avviene ad opera di un giudice tutelare, il quale emana un decreto, indicando l’amministratore di sostegno e precisando quali operazioni questo potrà effettuare “in nome e per conto” della persona disabile e precisando la data di inizio e fine dell’incarico.
Una volta accertato che l’amministratore di sostegno è autorizzato dal giudice ad operare in nome e per conto del collega affetto da disabilità, le procedure da seguire per lo smaltimento degli stupefacenti sono le seguenti: - gli stupefacenti non soggetti ad obbligo di registrazione, vale a dire quelli compresi nelle sezioni D e E, possono essere avviati a termodistruzione, trattati come rifiuti speciali, dunque senza ulteriori formalità; - Per gli stupefacenti soggetti ad obbligo di registrazione, vale a dire quelli compresi nelle sezioni A, B e C, si deve procedere come segue: a) Il Direttore Sanitario della struttura veterinaria, responsabile della detenzione, chiede l’intervento del Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale, ai fini della constatazione e affidamento, per il successivo avvio a distruzione, delle sostanze stupefacenti scadute o non più utilizzabili. b) Il farmacista dell’ASL redige il “Verbale di constatazione e affidamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope scadute da avviare a distruzione”, sigilla i prodotti da distruggere in un contenitore, con contrassegni d’ufficio, e affida il contenitore sigillato al Direttore Sanitario; questi dovrà, in seguito, contattare una Ditta autorizzata allo smaltimento a cui affidare la termodistruzione. c) All’atto del ritiro del contenitore sigillato, il Direttore Sanitario deve ricevere dalla Ditta autorizzata un documento di presa in carico. Tale documento può essere costituito dal formulario di identificazione dei medicinali, con allegato il verbale di affidamento e custodia rilasciato dall’ASL (nota Min. Salute prot. 79088 del 4/11/2013, all. 1). d) Il Direttore Sanitario scarica i medicinali dal registro, all’atto del ritiro, indicando come giustificativo il Verbale dell’ASL e/o il documento di presa in carico della Ditta autorizzata. e) La Ditta autorizzata devono concordare con le Forze di Polizia (generalmente C.C. NAS) la data delle operazioni di termodistruzione, la cui verbalizzazione spetta alla polizia stessa. La Ditta autorizzata, quest’ultima dovrà far pervenire al Direttore Sanitario il verbale di avvenuta distruzione redatto dalle Forze di Polizia. Il Direttore Sanitario avrà cura di annotare gli estremi del verbale di distruzione sul registro stupefacenti quale giustificativo finale dell’uscita delle sostanze medicinali; una copia del verbale deve essere inviata dalla struttura al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’ASL. Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione, indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.