Domanda nr.: 
630
Inserita il: 
Mercoledì, 17 Giugno, 2026
Domanda: 

Il regolamento (UE) 2019/6, Articolo 104 Vendita al dettaglio di medicinali veterinari a distanza recita “le persone autorizzate a fornire medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del presente regola mento possono offrire medicinali veterinari tramite i servizi della società dell’informazione, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 25 ), a persone fisiche o giuridiche stabilite nell’Unione, a condizione che tali medicinali veterinari non siano soggetti a prescrizione veterinaria”; il decreto legislativo 7 dicembre 2023 , n. 218 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 consente la vendita al dettaglio a distanza dei soli medicinali veterinari non soggetti all'obbligo di prescrizione veterinaria. Il regolamento europeo sembra disciplinare specificatamente la vendita online, mentre il decreto nazionale parla più genericamente di vendita a distanza. È consentita la vendita a distanza di medicinali veterinari soggetti all'obbligo di prescrizione veterinaria tramite modalità differenti dalla vendita online ? Ad esempio, la presa d’ordine da parte della farmacia/parafarmacia per via telefonica o email, e successiva spedizione del prodotto al cliente? Resta inteso che il farmacista deve verificare la presenza della REV.

Risposta: 

Alla luce dell’articolo 104 del Regolamento (UE) 2019/6 e dell’articolo 27 del D.Lgs 218/2023, la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari è consentita esclusivamente per medicinali non soggetti all’obbligo di prescrizione veterinaria. Il riferimento contenuto nel D.Lgs 218/2023 alla ‘vendita a distanza’ deve essere inteso in senso sostanziale e non limitato al solo canale online. Pertanto, non può ritenersi consentita la presa d’ordine tramite telefono o e-mail, con successiva spedizione al cliente, di medicinali veterinari soggetti a prescrizione, anche qualora il farmacista verifichi la presenza della REV. La REV legittima la dispensazione del medicinale prescritto, ma non supera il limite relativo alla modalità di vendita prevista dalla normativa.