Domanda nr.: 
637
Inserita il: 
Giovedì, 8 Ottobre, 2026
Domanda: 

l'art. 34 del decreto 218 del 2023 riporta la seguente dicitura: "I medicinali a uso umano, inclusi quelli di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ad eccezione degli antimicrobici, possono essere detenuti in scorta e sono utilizzati alle condizioni previste dagli articoli 112, 113 e 114 del regolamento". Vorrei pertanto capire se il medico veterinario autorizzato alla scorta zooiatrica, può detenere in scorta farmaci come la Cefazolina iniettabile per via intramuscolare non essendovi equivalenti veterinari autorizzati per la somministrazione im.

Risposta: 

L’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 218/2023 prevede che i medicinali a uso umano, inclusi quelli di cui agli artt. 93 e 94 del D.Lgs. 219/2006, ad eccezione degli antimicrobici, possano essere detenuti nella scorta del medico veterinario per l’esercizio dell’attività zooiatrica e utilizzati alle condizioni previste dagli artt. 112, 113 e 114 del Reg. (UE) 2019/6. L’inciso “ad eccezione degli antimicrobici” deve essere riferito ai medicinali ricompresi nelle categorie particolari richiamate dalla disposizione: non introduce quindi un divieto generalizzato di detenere nella scorta zooiatrica medicinali antimicrobici a uso umano. Sono invece esclusi gli antimicrobici rientranti negli artt. 93 e 94 del D.Lgs. 219/2006.
Sul tema il GdL si è già espresso, in particolare con la FAQ n. 566 del 16 ottobre 2024, chiarendo che Cefazolina Teva® IM non rientra tra gli antimicrobici di cui agli artt. 92, 93 e 94 del D.Lgs. 219/2006 e può essere detenuta in scorta.
Pertanto, anche nel caso prospettato, la cefazolina iniettabile per via intramuscolare può essere detenuta nella scorta per attività zooiatrica. Il suo utilizzo resta naturalmente subordinato alla sussistenza delle condizioni previste per l’impiego in deroga ai sensi dell’art. 113 del Reg. (UE) 2019/6.