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Le regole esistono già: la materia è già nomata. La legge 148/2011 prevede all’art. 3, comma 5, lett. b), che “La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”. I Codici deontologici adottati delle Federazioni delle professioni sanitarie declinano la rilevanza dell’aggiornamento e della formazione professionale, qualificandoli come dovere di ogni professionista e, in difetto, come fonti di responsabilità disciplinare.