30/05/2022
Il sanitario ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia una ordinanza cautelare che aveva accolto l’istanza di sospensiva del provvedimento adottato dall’Ordine nella parte relativa alla mancata previsione della possibilità di svolgere l’attività di veterinaria in modo tale da non implicare contatti interpersonali o, comunque, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.