L’OBBLIGO VACCINALE RIGUARDA ANCHE I MEDICI VETERINARI

Per il Consiglio di Stato le modalità “non interpersonali” prospettate dal Tribunale nell’esercizio della professione veterinaria non sembrano …. chiare, realizzabili e in qualche modo determinate, consentendo esse de facto un’esenzione parziale dall’obbl
30/05/2022
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Aveva suscitato grande interesse nelle scorse settimane la vicenda occorsa ad un Ordine provinciale dei medici veterinari che si era trovato ad affrontare la questione se l’obbligo vaccinale riguardasse anche i medici veterinari. 

Il sanitario ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia una ordinanza cautelare che aveva accolto l’istanza di sospensiva del provvedimento adottato dall’Ordine nella parte relativa alla mancata previsione della possibilità di svolgere l’attività di veterinaria in modo tale da non implicare contatti interpersonali o, comunque, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.
Il Consiglio di Stato che, in accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’Ordine ricorrente, aveva sospeso l’ordinanza cautelare del TAR,  si è ora definitivamente pronunciato in argomento respingendo integralmente l’istanza cautelare proposta in primo grado dal sanitario confermando la legittimità della sospensione disposta dall’Ordine.

Nel provvedimento emanato a seguito della camera di consiglio dello scorso 26 maggio si legge che “le modalità “non interpersonali” prospettate dal Tribunale nell’esercizio della professione veterinaria non sembrano, secondo la sommaria delibazione qui consentita, chiare, realizzabili e in qualche modo determinate, consentendo esse de facto un’esenzione parziale dall’obbligo legislativo che non ha, allo stato, alcun fondamento scientifico, sicché pienamente si giustifica l’applicazione dell’obbligo vaccinale anche ai veterinari, che per l’esercizio della loro attività normalmente, per non dire inevitabilmente, vengono a contatto, oltre che con l’animale affidato alla loro cura, anzitutto con l’uomo e possono essere veicolo di contagio, nell’esercizio della loro professione, non solo verso l’animale, affidato alla loro cura, circostanza, questa, nel presente giudizio dibattuta e oggetto di approfondimento istruttorio, ma anche per l’uomo, che alla loro cura lo affida, circostanza, questa, al contrario incontestabile”.


Il Consiglio di Stato, alla luce della propria consolidata giurisprudenza che ribadisce la legittimità dell’obbligo vaccinale contro il virus Sars-COV-2, anche alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, per il personale esercente le professioni sanitarie, ha quindi osservato che sul piano del periculum in mora “debba comunque prevalere, con l’applicazione dell’obbligo vaccinale anche nelle more del presente giudizio, il principio di prevenzione contro il diffondersi della malattia, quantomeno in forme gravi e letali, a tutela della salute pubblica, quale espressione, peraltro, di un fondamentale obbligo solidaristico gravante su tutti i cittadini e, in particolare, per il personale sanitario (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045 e pronunce successive)”.
Compensate interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

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