21/02/2022
La nota ministeriale chiarisce che la delega di tali attribuzioni è disciplinata dall’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/429 come un istituto opzionale che le autorità competenti possono attivare solo a seguito della verifica che il veterinario delegato possieda le competenze, la qualifica professionale e l’esperienza adeguata ed agisca in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interesse (articoli 30 e 31 del reg (UE)2017/625) del delegato.