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Indennizzi previsti per i bovini e bufalini
1. La misura massima dell’indennità di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81.
2. La misura massima dell’indennità di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00.