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Al comma 1. Il Parlamento, al dettame secondo cui “I medicinali antimicrobici sono utilizzati solo in conformità agli articoli 115 e 116 per curare affezioni per le quali non è disponibile nessun altro trattamento e se il loro impiego non presenta rischi per la sanità pubblica o animale” aggiunge un’altra restrizione che è quella di vietare l’accesso all’uso in deroga di cui agli articoli 115 e 116 per gli “antimicrobici estremamente importanti di cui all'articolo 32, paragrafo 2.”