Alla luce dell'attuale normativa qualsiasi trattamento vaccinale non può essere delegato dal medico veterinario all'allevatore, ma somministrato all'animale direttamente dal veterinario medesimo. come da art. 65 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) non abrogato da nessuna norma.
Le infrazioni alle disposizioni del RPV sono soggette alla pena stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.