Ad essere infranto è il comma 4 dell’articolo 69 laddove recita: “4. Le sostanze di cui al comma 1 (NdR sostanze farmacologicamente attive) possono essere detenute e cedute soltanto tra fabbricanti e grossisti autorizzati; a tale fine si considera fabbricante anche il farmacista che effettua preparazioni galeniche in farmacia” .