Premesso che le voci dei registri buffetti si devono attenere al dettame di legge e nessuno, proprietario/detentore e veterinario, deve scrivere se non volontariamente niente di più di quanto richiesto per legge.
Per quanto riguarda il registro delle scorte negli allevamenti, le voci contemplate dalla legge sono quelle degli artt. 80-81-79 del DLgs 193/06 e 15 del DLgs 158/06