Farmacie e parafarmacie vendono al dettaglio e assolvono alle registrazioni con la conservazione dei documenti di carico in entrata e con le ricette in uscita (ad eccezione degli stupefacenti A, B e C) in virtù di quanto indicato dall’art. 71 comma 4. L’inclusione di farmacie nelle attività definite di vendita al dettaglio si trova al comma 1 dell’articolo 70.