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documento acquisto, fattura, DDT, scontrino, conservazione, tenuta

L'art. 79, comma 2 del D. Leg. 193/2006 dispone, in tema di registro dei trattamenti, che:
"Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, ed alla documentazione di acquisto, é conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo ed é esibito a richiesta della ASL per i controlli".