Vuoto: 

Nota di chiarimento dell'ASS n.1 Triestina

Pubblichiamo in allegato il testo della nota inviata dal Responsabile della S.C. Assistenza Farmaceutica sulle modalità di tenuta, vidimazione e  conservazione dei registri di carico e scarico degli stupefacenti.

Oggetto: Vidimazione registri stupefacenti

Trieste, 15 marzo 2011

Al PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

SEDE

In merito alla nota di pari oggetto, si precisa quanto segue:

- Il riferimento normativo è il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, s. m. e i..

In particolare l'articolo 42 recita i medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia e titolari di gabinetto per l' esercizio delle professioni sanitarie, qualora.. omissis.. si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope.. omissis… debbono tenere un registro di carico e scarico..omissis .

- Tali registri, per quanto concerne i gabinetti per l’esercizio delle professioni sanitarie, e quindi anche quelle veterinarie, non devono essere

necessariamente conformi al modello di cui all' articolo 60 del medesimo D.P.R., e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla

quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati, ma devono comunque essere idonei a garantire una chiara registrazione di tutte le

operazioni di entrata e uscita. Il registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall' Autorità sanitaria locale o dal responsabile dell’Azienda

Sanitaria Locale o da un suo delegato..

 

-  Le modalità di tenuta del registro sono indicate nel comma 3 dell'articolo 42 del D.P.R. 309 che recita: i direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l' impiego dei medicinali stessi

-  Il termine di conservazione previsto per il registro di carico e scarico è di due anni dall'ultima registrazione effettuata (articolo 10 lettera n al punto 1 della

legge15 marzo 2010, n. 38); esso deve rimanere a disposizione dell' autorità di controllo fino alla scadenza.

- Il D.P.R. 309 non contiene previsioni nei casi di cambio di responsabile del gabinetto o ambulatorio o clinica veterinaria, tuttavia poiché la responsabilità del registro è attribuita dalla norma a persona fisica, risultando quindi strettamente personale e non cedibile (vd. circolare del Ministero della Salute dd 8 agosto 2010), non è giustificato assegnare la responsabilità della conservazione del

registro a persona che non ne è giuridicamente responsabile; neppure appare lecita la prassi che il responsabile uscente conservi il registro presso il proprio domicilio, rendendo problematica un'eventuale consultazione agli organi di vigilanza. In tali casi si suggerisce la possibilità di redigere un verbale di ritiro del registro con contestuale certificazione delle giacenze da conservarsi da parte del cedente e del subentrante. Sarà cura del veterinario cedente provvedere alla chiusura del registro con l’indicazione delle giacenze finali.

- Non è più necessaria la vidimazione annuale, fatta eccezione per i registri utilizzati per le navi mercantili e per i cantieri di lavoro (vd. circolare del Ministero della Salute prot. N E/11/27 di data 2 febbraio 2011).

Cordiali saluti

Il Responsabile della S.C. Assistenza Farmaceutica

f.f. Dott Aba PETTINELLI