Registro di carico e scarico stupefacenti ai sensi della legge 15.03.2010 n.38
Pubblichiamo il testo della comunicazione dell'ASS in merito alla nota del Ministero della Salute nella quale viene precisato che "registro di carico e scarico stupefacenti non è di modello predefinito".
In particolare la nota conferma l' obbligatorietà della tenuta del registro di carico e scarico, che deve essere conservato per due anni dal giorno dell'ultima registrazione, per i seguenti professionisti :
* medici chirurghi
* medici veterinari
* direttori sanitari o responsabili di Ospedali, Case di Cura in genere qualora privi dell' unità operativa di Farmacia
* titolari di gabinetto per l' esercizio delle professioni sanitarie.
Il registro deve essere vidimato e firmato dall' Autorità sanitaria locale o da suo delegato prima dell' utilizzo; poichè in commercio esistono registri con un diverso numero di pagine, si precisa che è a discrezione dell' utilizzatore la scelta del formato da adottare.