Considerazioni del GdL FNOVI in merito alle definizioni di medicinale, di buone prassi zootecniche e di arsenale terapeutico del veterinario negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario
Considerazioni del GdL FNOVI in merito alle definizioni di medicinale, di buone prassi zootecniche e di arsenale terapeutico del veterinario negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

L’attuale definizione di medicinale veterinario laddove recita “qualsiasi sostanza destinata ad essere utilizzata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica” lo svincola dall’essere presentato in confezioni con AIC. Questo significa che l’utilizzare una qualsiasi sostanza per gli scopi di cui alla definizione equivale ad utilizzare un farmaco e che nel caso questo non sia presente in una confezione con AIC, ciò equivale ad un uso illecito di medicinale veterinario.
Il Parlamento UE chiede la modifica di tale definizione facendo diventare la frase: “qualsiasi sostanza che può essere utilizzata …”. Tale dicitura rischia di generare contenziosi interpretativi in tutti i casi in cui la semplice detenzione di sostanze per scopi diversi dalla volontà di trattamento potrà essere contestata come “intenzione” di utilizzo, favorita anche dall’altro emendamento del Parlamento che puntualizza come “In caso di dubbio, allorché un prodotto, in base a tutte le sue caratteristiche, risulta rientrare nella definizione di "medicinale veterinario" … o nella definizione di prodotto disciplinato da un altro atto legislativo dell'Unione, prevalgono le disposizioni del presente regolamento”
Per quanto attiene all’arsenale terapeutico del medico veterinario, se per alcuni aspetti, come si vedrà nelle considerazioni agli articoli inerenti l’uso in deroga, questo aumenta per altri aspetti, oggetto di questa news, questo viene ridotto e al Medico veterinario viene chiesto l’esercizio di una alta professionalità nel prescrivere quelli disponibili. Questo si evidenzia particolarmente per gli AM.
Il rifiuto dell’AIC trova, sia nella bozza di regolamento che negli emendamenti la conferma della bocciatura non solo se il “prodotto è un medicinale veterinario antimicrobico destinato ad essere utilizzato come stimolatore per promuovere la crescita degli animali trattati o aumentarne la produttività” ma anche, negli emendamenti, se ne viene chiesta la registrazione “come misura profilattica di routine negli animali destinati alla produzione alimentare o per essere aggiunto al mangime o all'acqua per finalità di terapia collettiva quando non è diagnosticata alcuna malattia in nessuno degli animali”. In merito inoltre, viene lasciato ampio margine agli Stati membri di ridurre ulteriormente l’immissione in commercio di medicinali veterinari.
Le AIC per l'utilizzo di antibiotici nell'acqua potabile sarà limitato ai casi in cui la maggior parte degli animali o tutto l'allevamento sia malato.
Sarà invece permesso ai veterinari e ai farmacisti, senza nessuna autorizzazione, “la preparazione, il riempimento o i cambiamenti di confezione o di presentazione ove tali processi vengano effettuati esclusivamente per la fornitura da parte di farmacisti in farmacia o di veterinari in un ambulatorio veterinario”.
Dopo la fase autorizzativa della immissione in commercio, anche l’utilizzo degli AM viene severamente regolamentato e contenuto.
Nel dare una definizione di "buone prassi zootecniche" quale “la gestione e la cura di animali di allevamento da parte dell'uomo a fini lucrativi, garantendo nel contempo la salute e il benessere di detti animali attraverso il rispetto e la salvaguardia dei bisogni specifici di ciascuna specie e riducendo quanto più possibile la necessità di ricorrere a medicinali veterinari” il Parlamento subordina l’operato dell’allevatore in merito all’utilizzo dell’arsenale terapeutico ad un “uso responsabile dei medicinali veterinari" definito a suo volta quale “l'applicazione di buone prassi zootecniche e di gestione, quali misure di bioprotezione volte a preservare la salute di gruppi di animali o a limitare la diffusione di malattie all'interno di una popolazione animale, la consultazione di veterinari, il rispetto di programmi di vaccinazione e delle istruzioni relative alle prescrizioni e la garanzia di una buona igiene, di un'alimentazione adeguata e di un controllo regolare della salute e del benessere”.
Risulta difficile capire che si voglia di fatto limitare l’utilizzo del AM citando il rispetto ai bisogni specifici degli animali e non a quello delle norme sul benessere mettendo sulle spalle di allevatori e veterinari l’incombenza di andare oltre una legislazione, quella sul benessere, che per molti aspetti con il rispetto dei bisogni specifici degli animali non ha nulla a che vedere, con il rischio di creare, anche qui, spazi interpretativi in fase applicativa.
Le procedure di mutuo riconoscimento dovrebbero invece consentire uno snellimento dei tempi e delle modalità per poter accedere a farmaci presenti sul mercato europeo. Drasticamente ridotti i tempi per gli Stati membri per elaborare la relazione di valutazione aggiornata per il medicinale veterinario che passa da 90 a 45 giorni dalla ricezione di una domanda valida.