Considerazioni del GdL FNOVI in merito alla Fornitura e impiego di antimicrobici (art. 111bis-nuovo) negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario
Considerazioni del GdL FNOVI in merito alla Fornitura e impiego di antimicrobici (art. 111bis-nuovo) negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

Diversamente dalle Direttive i Regolamenti comunitari sono applicabili tal quali e non devono essere recepiti. Tuttavia, se, argomento per argomento, il Regolamento delega gli Stati membri, questi nei limiti e per gli argomenti definiti dalla delega, possono legiferare autonomamente. E’ il caso dei contenuti di un articolo proposto ex novo, il 111bis del Parlamento in merito alla fornitura ed impiego degli antimicrobici. Tale articolo consente che “Gli Stati membri possono limitare o vietare la fornitura e/o l'impiego nel loro territorio di determinati antimicrobici negli animali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: gli antimicrobici hanno un'importanza fondamentale ai fini dell'uso negli esseri umani; o la somministrazione di antimicrobici agli animali è contraria all'attuazione di una politica nazionale in materia di uso prudente degli antimicrobici conforme al principio di precauzione”.
Tuttavia, com’è nello spirito dell’Europa, tale delega è subordinata alla “consultazione delle parti interessate”. L’auspicio è che per “parti interessate” si inizi ad intendere di default, anche in Italia come in Europa, un ventaglio rappresentativo delle conoscenze, delle competenze e delle rappresentanze senza limitarsi ai confronti rigidamente definiti dai protocolli istituzionali. In particolare si auspica il coinvolgimento della Federazione, quale ente esponenziale di rappresentanza della professione, che in quanto struttura ordinistica viene più volte coinvolta nella normativa europea a garanzia non solo della professionalità dei Medici veterinari ma anche della loro informazione e formazione. Questo anche al fine di garantire e tutelare un altro enunciato dell’articolo 111 bis che vuole che “Le misure adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 sono proporzionate e non impongono restrizioni commerciali in misura superiore al necessario per conseguire un elevato livello di protezione della salute animale e pubblica” oltre a quello del dover informare la Commissione di queste decisioni.
Particolarmente importante in argomento saranno le politiche italiane in tema di farmaci ospedalieri e antimicrobici come CIA e Colistina, salvavita in alcune infezioni ospedaliere, ma sarà importante anche affrontare le distorsioni dei mercati che potranno conseguire a divieti non uniformemente applicati in tutta Europa particolarmente negli allevamenti intensivi.