Considerazioni del GdL FNOVI in merito a Tenuta di registri da parte dei proprietari e dei detentori di animali da produzione alimentare (art. 112), Esame della frequenza della terapia (art 112bis nuovo) Riduzione degli approcci terapeutici basati su sostanze antibatteriche (art. 112ter) negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario
Considerazioni del GdL FNOVI in merito a Tenuta di registri da parte dei proprietari e dei detentori di animali da produzione alimentare (art. 112), Esame della frequenza della terapia (art 112bis nuovo) Riduzione degli approcci terapeutici basati su sostanze antibatteriche (art. 112ter) negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

Per quanto riguarda le registrazioni da parte dei detentori o dei proprietari di animali DPA il Parlamento nel voler emendare il testo della Commissione genera confusione laddove nel chiedere la tenuta dei registri sembra volerlo la tracciabilità solo per i farmaci con tempi di sospensione prescritti da un veterinario e non, per i paesi che ne consentono l’esercizio, da parte di altre figure professionali.
Questo sembrerebbe confermare che, nella volontà del Parlamento, solo il Medico veterinario possa prescrivere farmaci con tempi di sospensione. La specifica dell’obbligo da parte dei “detentori” conferma l’obbligo di tenuta del registro anche per le strutture veterinarie che fanno ricovero di animali DPA.
I dati da registrare, a carico del proprietario o del detentore, riguardano “la data di somministrazione del medicinale veterinario all'animale e la malattia curata, il nome e l'indirizzo del fornitore, l'identificazione degli animali soggetti al trattamento e la diagnosi della malattia curata”. Non comprensibile la dicitura, date le premesse, di dover tenere la “prescrizione se del caso” non essendo chiara la casistica sottintesa salvo intendere assenza di DDT per acquisto diretto in farmacia.
Come già sottolineato dalla Federazione questo dispositivo, se nel suo intento di semplificazione che esclude la registrazione di farmaci a Tempo di sospensione (TS) zero, non consente tuttavia per il caso particolare dell’apicoltura di vedere una tracciabilità del trattamento contro la varroatosi per la quale tutti i farmaci sono a TS zero giorni.
Sempre ai fini della semplificazione il Parlamento si premura di specificare come “I dati già contenuti nella prescrizione o in una bolla di consegna non devono essere registrati nuovamente se è possibile rinviare chiaramente alla corrispondente prescrizione o bolla di consegna”.
La bozza di Regolamento replica dunque lo schema precedente in cui l’obbligo di registrazione da parte del Medico veterinario viene sancita dalla normativa sugli ormoni e non da quella sul farmaco veterinario.
In tema di AMR il Parlamento vuole dati semestrali e monitoraggio in tema di “numero medio di trattamenti effettuati con sostanze attive antibatteriche e la frequenza dei trattamenti secondo un parametro europeo, in funzione dell'azienda in questione e della specie di animali allevati, tenendo conto del tipo di impiego”. Difficile ipotizzare l’adempimento a queste richieste oltre al fatto di dover informane l’allevatore, senza la ricetta elettronica di cui tuttavia il Parlamento non parla, pur intendendola dove ammette la firma elettronica (art. 110) lasciando agli Stati membri il tema del “come”.
Nell’articolo 112ter il Parlamento descrive, con gli emendamenti, l’allevamento del futuro a raffronto di situazioni che nella realtà, spesso, non solo non esistono ancora, ma sono difficili da ipotizzare in tempi brevi. Anche qui la figura del veterinario aziendale emerge come imprescindibile per un binomio che deve traghettare l’azienda zootecnica verso una consapevolezza in tempo reale e con solide basi numeriche di controllo di gestione. Si riporta per intero l’articolo 112ter che si commenta da solo.
1. Al fine di facilitare un'effettiva riduzione dell'uso di medicinali che contengono sostanze antibatteriche, chiunque svolga attività di allevamento:
a) stabilisce, due mesi dopo la pubblicazione dei dati chiave relativi alla frequenza della terapia in conformità dell'articolo 112 ter, se la frequenza semestrale della terapia per le specie allevate e per il tipo di impiego durante il periodo trascorso è al di sopra della frequenza media della terapia;
b) registra immediatamente i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1
2. Se la frequenza semestrale dei trattamenti effettuati dall'allevatore è superiore alla media semestrale della sua azienda, l'allevatore, previa consultazione di un veterinario, determina i motivi che potrebbero aver causato il superamento della media e valuta le modalità con cui si potrebbe ridurre il trattamento degli animali con medicinali contenenti sostanze antibatteriche.
Se dalla valutazione dell'allevatore risulta che esiste la possibilità di ridurre la terapia con i medicinali in questione, l'allevatore adotta tutte le misure necessarie per effettuare tale riduzione. L'allevatore deve tenere conto del benessere dei suoi animali e garantire le cure veterinarie necessarie.
3. Gli Stati membri possono prevedere misure che vanno oltre i requisiti summenzionati.