Considerazioni del GdL FNOVI in merito Vendita al dettaglio di medicinali veterinari anabolizzanti, antinfettivi, antiparassitari, antinfiammatori, ormonali o psicotropi (art. 109), negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

Emendamenti alla bozza di regolamento sul medicinale veterinario
Undicesima parte
20/05/2016
.

La proposta del Parlamento UE negli emendamenti non appare affatto chiara laddove nel tentativo di distinguere tra gli esercizi commerciali autorizzati e non, in base non solo al tipo di prodotto ma anche alla tipologia di animale a cui alcuni prodotti sono destinati, genera molte difficoltà di lettura anche nelle versioni inglesi e francesi. L’argomento riguarda la vendita al dettaglio all’utilizzatore finale.
Sono autorizzati all’acquisto e alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari soggetti solo a prescrizione veterinaria e aventi proprietà anabolizzanti, antinfettive, antiparassitarie, antinfiammatorie, ormonali, immunologiche o psicotrope o sostanze che possono essere utilizzate come medicinali veterinari aventi tali proprietà, i fabbricanti, i distributori all'ingrosso e i dettaglianti autorizzati a tal fine.

In questo ambito però, il Parlamento, per i farmaci ad azione antiparassitaria e antinfiammatoria, sebbene soggetti a prescrizione veterinaria, intende consentire la vendita anche ad esercizi non specificatamente autorizzati alla vendita di medicinali veterinari purché questi siano destinati ad animali definiti quali “non destinati all'alimentazione (ad esempio, animali domestici o di piccole dimensioni)”.
Questo dettame, che si occupa di strutture, incrociandosi con quello dell’art. 107, che si occupa di persone autorizzate alla vendita, laddove recita “La rivendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da persone autorizzate a svolgere tali operazioni secondo la legislazione nazionale” sembrerebbe portare alla conclusione, tuttavia da chiarire, che negli esercizi che non necessitano di autorizzazione alla vendita, sia comunque da prevedere la presenza di una persona autorizzata in tal senso dalla legislazione nazionale.
In tal modo, “tutti i rivenditori – dai supermercati, ai negozi di animali, alle farmacie (veterinarie) online – avrebbero la facoltà di vendere antiparassitari e antinfiammatori senza bisogno di ottenere un'autorizzazione specifica all'uopo”.
Tutti coloro che dalla legislazione nazionale siano autorizzati alla vendita al dettaglio (compresa la nostra vendita diretta) devono tenere documentazione delle transazioni in entrata e in uscita. Tuttavia il Parlamento nell’elencare il dettaglio di tali registrazioni sembra voler esonerare dal destinatario della fornitura. La Federazione nel dichiararsi dubbiosa in merito a questo dettame normativo che vedrebbe un’interruzione della tracciabilità in merito ad esempio agli antinfiammatori per gli equidi DPA, e una leggerezza nella gestione della tracciabilità degli antiparassitari e relativo controllo ambientale, chiederà modifiche volte al chiarimento e a maggiori garanzie.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
FNOVI!
iscriviti alla newsletter di