Decreto sisma: queste le disposizioni su aziende zootecniche e veterinari

13/10/2016
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Come anticipato dal Commissario straordinario Errani è in fase di pubblicazione il decreto legge per la ricostruzione e il rilancio delle aree del centro Italia colpite dal sisma lo scorso 24 agosto: verrà poi trasmesso alle Camere per la trasformazione in legge (entro 60 giorni).
Per quanto il testo non sia ancora disponibile, si tratta di un corposo provvedimento composto da 53 articoli e, tra questi, gli articoli 5, 48 e 21 contengono disposizioni su aziende zootecniche e veterinari.

In particolare:

- Articolo 5. Disciplina la ricostruzione privata degli immobili. Con le ordinanze adottate di concerto tra commissario e presidenti di Regione, comunicate al presidente del Consiglio, sono disciplinati i contributi pari al 100 per cento delle spese necessarie, per far fronte ai costi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito. I contributi sono concessi, previa presentazione di perizia asseverata, anche per gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. Lo stesso per gli edifici di interesse storico-artistico.

- Articolo 21. Alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dal sisma, sono destinate risorse fino all’importo di 1 milione di euro per l’anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA. Viene poi autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nell'area terremotata.

- Articolo 48. Nei Comuni colpiti dal sisma, senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016, tra le altre cose, il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma. Sono differiti fino al primo marzo 2017 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla e registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell’arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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