Obbligo assicurativo Inail: inapplicabile ai liberi professionisti di uno studio associato
Obbligo assicurativo Inail: inapplicabile ai liberi professionisti di uno studio associato

È inapplicabile l’obbligo assicurativo all’Inail per i liberi professionisti di uno studio associato. Lo ha chiarito il Tribunale di Parma con la sentenza n. 61/2017, pubblicata nei giorni scorsi, definendo una «irragionevole forzatura» il tentativo dell’Inail di assimilare un’associazione tra professionisti ad una società di fatto: lo studio associato, infatti, non è un soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati bensì una mera modalità di esercizio della professione. I giudici hanno così accolto il ricorso contro il verbale unico di accertamento degli ispettori con il quale si prevedeva l’apertura di un rapporto assicurativo nonché la quantificazione dei premi e delle relative sanzioni.
Prima di arrivare alle conclusioni, la sentenza chiarisce intanto perché l’entità associativa non può essere equiparata ad una società. Il c.d. studio associato, si legge, si costituisce mediante la stipulazione di un contratto di associazione, il quale disciplina altresì le regole a cui devono attenersi gli associati. Tuttavia nel fare ciò, spesso si utilizzano termini derivanti dal diritto dell’impresa, denominando il suddetto contratto «atto costitutivo» o «statuto», ovvero individuando sé stessi come soci. In realtà, il ricorso a questo linguaggio è solo un modo improprio di inquadrare la nuova realtà. Allo stesso modo, a nulla rileva giuridicamente il fatto che gli associati si attribuiscano, per identificarsi, la qualità di soci.