L’Anac e la trasparenza per i dirigenti: stop all’obbligo di pubblicare redditi e patrimoni
L’Anac e la trasparenza per i dirigenti: stop all’obbligo di pubblicare redditi e patrimoni

L'Anac ha adottato un provvedimento (delibera 382/2017) che sospende l'efficacia dell'atto di regolazione nella parte in cui prevede che anche per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche deve essere effettuata la pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali, oltre che dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (e degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici) a fronte di un ricorso presentato da un'organizzazione sindacale proprio contro le linee-guida.
Nel comunicato diramato lo scorso 12 aprile si legge che “L’Autorità, con la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, aveva fornito indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 cit., e, in ragione del carattere di novità, aveva indicato il termine del 30 aprile p.v. quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati”.
Si ricorderà che lo scorso 2 marzo 2017 è intervenuta un’ordinanza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che, su ricorso presentato da dirigenti del Garante della privacy, ha sospeso atti del Segretario generale del Garante medesimo sull’attuazione dell’articolo 14. Il provvedimento cautelare è motivato con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.
Lo scorso 7 aprile 2017 è stato notificato all’ANAC un ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, della Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola.
Nel ricorso (presentato oltre che da alcuni dirigenti, da un’organizzazione sindacale in qualità di sindacato azionale che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità indipendenti) si chiede la “disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e alla lettera f), relativi ai dati reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale per la questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione”.
In ragione di questo confronto con l'Avvocatura dello Stato, l'Autorità ha rilevato il rischio di un irreparabile pregiudizio derivate dalla pubblicazione di queste informazioni e ha pertanto deciso di rendere temporaneamente inefficaci le specifiche indicazioni contenute nella delibera n. 241/2017, al fine di porre al riparo le pubbliche amministrazioni (compresi gli enti del servizio sanitario nazionale) da possibili contenziosi, in attesa della definizione nel merito del giudizio o di un intervento legislativo chiarificatore.
(Fonte: Comunicato Anac del 12 aprile 2017)