Divieto accesso animali in esercizi commerciali: chiesta al Ministro della Salute la rettifica della nota di marzo 2017

07/06/2017
.

La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute era intervenuta lo scorso marzo con una nota di precisazioni in merito all’accesso degli animali domestici agli esercizi di vendita al dettaglio. Le disposizioni, inviate a tutti i servizi veterinari regionali, arrivano in risposta a una nota della Regione Lombardia in cui venivano chiesti lumi sulla possibilità e le condizioni per permettere l’accesso di animali domestici agli esercizi di vendita al dettaglio, in particolare esercizi di alimenti della grande distribuzione organizzata. La nota ministeriale richiamava il regolamento 852/04 che dispone: “Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero qualora l’autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni)”.

L’accesso agli animali domestici, rappresentando una possibile fonte di contaminazione per gli alimenti in commercio, non è ammesso presso gli esercizi di vendita al dettaglio, si leggeva nella nota del Ministero, “le uniche esclusioni sono previste solamente per i ‘cani guida’ per non vedenti (legge 14 febbraio 1974, n. 37) e per i cani impiegati dalle forze dell’ordine”.
Secondo la deputata Chiara Gagnarli (M5S) il documento risulterebbe impreciso e contradittorio: la nota sembrerebbe ignorare che il Regolamento europeo 852 del 2004 si applica alle fasi di lavorazione e conservazione degli alimenti che precedono la vendita al dettaglio, e non al passaggio finale della vendita. In particolare all’articolo 1, comma 2 infatti si legge: “Il presente regolamento non si applica: […] alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale”.
In altre parole il Regolamento europeo mira a tutelare la salute dei consumatori, e in questo senso vieta l’accesso agli ambienti e agli stabilimenti in cui si producono e conservano alimenti, a soggetti terzi, così come ad animali di qualsiasi genere. Il problema di contaminazione al momento della vendita in realtà non esisterebbe (non risultano casi di zoonosi trasmessa in questo modo) ed in ogni caso poi, un cane che entra con il proprietario deve essere sotto il controllo di quest’ultimo che sarà sempre responsabile di eventuali disagi provocati dall’animale.
Il Regolamento consente l’ingresso degli animali ed è il privato che può decidere di non permetterlo: da questa considerazione ha preso spunto la richiesta rivolta al Ministro Beatrice Lorenzin di rettificare la nota.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
FNOVI!
iscriviti alla newsletter di